Protezione civile: pubblicato il Decreto per rafforzare le attività di prevenzione, monitoraggio e lotta agli incendi boschivi

Sulla G.U. n. 216 del 9 settembre 2021 è stato pubblicato il Dl. 8 settembre 2021, n. 120, concernente le “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione civile”.

Il Decreto, entrato in vigore il 10 settembre 2021, inserisce misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

All’art. 1 del Decreto si dispone che il Dipartimento della Protezione civile provvederà con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:

  • delle tecnologie di previsione, sorveglianza e monitoraggio per la lotta agli incendi boschivi;
  • delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei e terrestri per rafforzare le attività’ di previsione e prevenzione;
  • delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva contro di incendi boschivi.

Per tale ricognizione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvarrà di un di un Comitato tecnico dedicato.

È inoltre definito il “Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.

Per rafforzare la capacità operative nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi, il Decreto autorizza i Vigili del Fuoco e l’Arma dei Carabinieri all’acquisizione di mezzi operativi terrestri e aerei e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Pertanto, sono stanziati ulteriori fondi rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di Euro 40 milioni per l’anno 2021.

L’art. 4 del Dl. n. 120/2021 comunica che le revisioni annuali dei Piani regionali previsti dall’art. 3 della Legge n. 353/2000, devono essere trasmesse al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dalla loro formale adozione, per essere esaminate dal predetto Comitato tecnico. Quest’ultimo può elaborare raccomandazioni finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione. 

Nell’ambito della “Strategia per lo sviluppo delle Aree interne”, una quota delle risorse non impegnate di cui all’art. 1, comma 314, della Legge n. 160/2019, a valere sul “Fondo di rotazione” di cui alla Legge n. 183/1987, pari a 20 milioni per l’anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli Enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato.

L’art. 6 del Decreto inserisce modifiche al Codice penale con un inasprimento delle sanzioni dovute ad incendi boschivi.

Alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi del presente Decreto concorrono inoltre le risorse disponibili nell’ambito del “Pnrr” Missione 2, Componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un Sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di Euro 150 milioni.