Prove concorsuali a quiz: Principio dell’anonimato

Consiglio di Stato, Sentenza n. 4927 del 3 giugno 2024

Nella casistica in trattazione, gli appellanti avevano contestato la loro esclusione dalle prove scritte di un concorso pubblico per Dirigente, avvenuta dopo la valutazione della prova preselettiva da parte della Commissione di concorso. Al termine della prova preselettiva, i candidati avevano inserito il cartoncino con i loro dati anagrafici, compilato e firmato, in una busta piccola. Questa busta, sigillata, era stata poi inserita insieme al foglio delle risposte in una busta più grande, che era stata sigillata dai candidati e raccolta dal personale di vigilanza. Successivamente, la Commissione aveva applicato una coppia di codici a barre: uno sul foglio risposte e l’altro sulla busta contenente i dati anagrafici, il tutto in presenza di testimoni. Si era poi proceduto alla lettura ottica delle risposte e alla compilazione di una graduatoria anonima, con i codici a barre associati ai punteggi. Infine, la commissione aveva abbinato i codici a barre ai cartoncini anagrafici dei candidati, formando così la graduatoria nominativa senza possibilità di vedere in anticipo i punteggi dei singoli candidati. Gli appellanti hanno contestato che le buste grandi fossero state aperte dalla commissione, la quale aveva apposto i codici a barre invece di farlo fare ai candidati, e che l’abbinamento tra i codici e i nominativi fosse avvenuto senza testimoni. Tuttavia, tali modalità sono conformi ai principi e alle normative vigenti sui concorsi pubblici e non vi sono indizi di violazione del principio dell’anonimato o dell’imparzialità. I Giudici rilevano che il Principio dell’anonimato, con il peso dei valori costituzionali che tutela, deve applicarsi particolarmente nelle selezioni mediante quiz a risposta multipla, con punteggi predefiniti e correzione immediata tramite sistemi automatizzati. In questo caso, l’identificazione del candidato diventa irrilevante e il Principio dell’anonimato non perde di significato, ma cambia il proprio oggetto. Le regole prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali, che Commissari, operatori e concorrenti devono adottare per evitare l’identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscono la massima sicurezza nell’automazione dell’individuazione e correzione dei quesiti e alle procedure seguite dagli operatori quando il foglio risposte è compilato. Di conseguenza, per provare una rilevante illegittimità, è necessario presentare specifici elementi di fatto riguardanti le condotte degli operatori nella gestione del cartaceo o delle procedure automatizzate, da cui possa derivare la compromissione dell’automatismo tecnico. Dunque, le irregolarità lamentate dagli appellanti non costituiscono motivo sufficiente per l’annullamento dei risultati del concorso, le modalità adottate sono in linea con le normative vigenti, non vi è stata violazione del principio dell’anonimato, e non vi sono prove che le irregolarità abbiano influito sui risultati del concorso.

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