Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 281 del 16 settembre 2025
Il quesito concerne la possibilità di considerare o meno, ai fini del tetto di spesa del trattamento accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, le risorse derivanti dalle multe stradali che i Comuni destinano al welfare integrativo del personale di Polizia locale, come misure assistenziali e previdenziali. Il dubbio nasce perché l’art. 1, comma 124, della Legge n. 207/2024, ha stabilito che anche le somme per il welfare integrativo rientrano nel limite, ma ha escluso le risorse previste da specifiche disposizioni di legge o da contratti collettivi nazionali previgenti.
La Sezione osserva che l’art. 208, comma 4, lett. c), del Dlgs. n. 285/1992 (“Codice della Strada”), consente espressamente di usare i proventi delle sanzioni per finalità di assistenza e previdenza a favore della Polizia Locale e che tale possibilità è stata recepita dall’art. 98 del Ccnl Funzioni Locali 2019-2021, in collegamento con l’art. 82 del medesimo Contratto. Di conseguenza queste somme rientrano tra quelle “fatte salve” dalla Legge n. 207/2024 e mantengono la loro natura particolare, distinta dal trattamento economico accessorio ordinario.
La Sezione conclude che i fondi provenienti dalle sanzioni stradali e destinati al welfare integrativo della Polizia Locale non devono essere conteggiati nel limite di spesa previsto dall’art. 23 del Dlgs. n. 75/2017.







