Proventi da sanzioni per violazioni del “Codice della Strada”: il Viminale fornisce indicazioni sulla rendicontazione

Con la circolare Dait n. 11/2026 del 5 febbraio 2026, la Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell’Interno, ha fornito le istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi 2025 derivanti dalle sanzioni per violazioni del “Codice della Strada”, ai sensi dell’art. 142, comma 12-quater, del Dlgs. n. 285/1992

Con la Circolare Dait n. 11/2026 del 5 febbraio 2026, la Direzione centrale per la Finanza locale del Ministero dell’Interno ha fornito le Istruzioni operative per la rendicontazione dei proventi 2025 derivanti dalle sanzioni per violazioni del “Codice della Strada”, ai sensi dell’art. 142, comma 12-quater, del Dlgs. n. 285/1992.

Obbligo di rendicontazione

La normativa vigente impone a ciascun Ente Locale di rendicontare entro il 31 maggio di ogni anno i proventi di propria spettanza relativi alle violazioni del “Codice della Strada” dell’esercizio precedente. Le modalità applicative sono state definite dal Decreto interministeriale 30 dicembre 2019 (Mit–Interno), che stabilisce l’invio esclusivamente telematico della certificazione tramite la Piattaforma ministeriale dedicata.

Invio solo tramite “Tbel

La Circolare ribadisce che la trasmissione deve avvenire unicamente attraverso il “Sistema Certificazioni Enti Locali – Area certificati” (“Tbel”, “altri certificati”).

Le Certificazioni inviate con modalità diverse (Pec, posta ordinaria, ecc.) non sono valide ai fini dell’adempimento.

All’interno dell’Area riservata “Tbel” è stata attivata una Sezione dedicata alla gestione della rendicontazione dei proventi da Sanzioni “CdS”.

Firma digitale e soggetto competente

Concluso l’inserimento dei dati, il sistema consente di scaricare un file riepilogativo che deve essere:

– firmato digitalmente in formato “PKCS#7” (“.p7m”) dal Responsabile del Servizio finanziario;

– ricaricato sulla Piattaforma “Tbel”.

Finestra temporale 2026

Per la rendicontazione dei proventi 2025:

– apertura procedura: 2 marzo 2026

– termine perentorio: ore 23:59 del 1° giugno 2026 (poiché il 31 maggio cade in giorno festivo).

È ammessa la rettifica dei dati già trasmessi solo previo annullamento della Certificazione precedente e comunque entro il 1° giugno 2026.

Richiami operativi già chiariti

La Circolare richiama indicazioni già fornite (da ultimo con Circolare Dait n. 3/2025), tra cui:

– obbligo di pubblicazione: l’Ente deve pubblicare la Relazione sui proventi sul proprio sito istituzionale entro 30 giorni dalla trasmissione al Mit e al Ministero dell’Interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’Interno pubblica le relazioni pervenute entro 60 giorni dalla ricezione, tramite collegamento informatico diretto con la Piattaforma;

– proventi pari a zero: l’obbligo di certificazione sussiste comunque; è prevista una procedura semplificata per la chiusura e l’invio;

Unioni di Comuni: se il Servizio di Polizia locale è svolto in forma associata, l’obbligo di rendicontazione ricade sull’Unione. Il Comune indica che i proventi saranno rendicontati dall’Unione (specificandone la denominazione); l’Unione dichiara per quali Comuni rende la certificazione. Analoga procedura per convenzioni con Comune capofila.

– Servizi non uniformi nell’Unione: se l’Unione non svolge il Servizio per tutti i Comuni aderenti, l’Unione dichiara la situazione e i Comuni che operano autonomamente rendicontano ciascuno per la propria quota.

Termine perentorio e sanzioni

Il 1° giugno 2026 è termine perentorio. In caso di mancato o difforme adempimento, sarà avviata la procedura sanzionatoria prevista dall’art. 4 del Decreto interministeriale 30 dicembre 2019.

Assistenza

Per chiarimenti sull’uso della procedura e sulle modalità di trasmissione è indicato il contatto: renato.berretta@interno.it.