Proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevati con apparecchi elettronici

Nella Delibera n. 118 del 22 maggio 2019 della Corte dei conti Veneto, un Comune ha chiesto un parere in merito all’ambito applicativo dall’art. 142 del Dlgs. n. 285/1992. Nel dettaglio, viene chiesto se, con riguardo alle prescrizioni di cui al comma 12-bis della citata normativa, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevati con apparecchi elettronici, sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno.

La Sezione chiarisce che, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis del Dlgs. n. 285/1992, attribuita all’Ente da cui dipende l’Organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione.