Tar Campania, Sentenza n. 5181 del 1° agosto 2022
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa riguarda l’adozione di un Provvedimento di esclusione da una gara da parte della Commissione giudicatrice. I Giudici affermano che la competenza a disporre l’esclusione è del Rup e non della Commissione. Infatti, l’art. 80, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016, prevede che sia la Stazione appaltante a determinare le esclusioni e questo va inteso nel senso che la competenza spetti al Rup e non all’Organo straordinario della Commissione che ha compiti di ausilio e di supporto del Rup medesimo. Perciò, il Provvedimento di esclusione dalla procedura trova la propria regolamentazione nell’art. 80 del Dlgs. n. 50/2016 che, in più occasioni (e, precisamente, ai commi 5, 6, 8, 10–bis) individua nella “Stazione appaltante” e quindi nel Rup (che ha la competenza generale a svolgere “tutti i compiti” non attribuiti “specificatamente” ad altri Organi o soggetti) il soggetto tenuto ad adottare il Provvedimento di esclusione dell’Operatore economico.
Peraltro, i Giudici pongono in evidenza che l’art. 77 del Dlgs. n. 50/2016 (“Commissione giudicatrice”) statuisce che “nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico Settore cui afferisce l’oggetto del contratto”. Questa disposizione definisce i confini della competenza della Commissione, che si deve limitare a svolgere un’attività di giudizio consistente nella valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico in qualità di Organo straordinario e temporaneo della Stazione appaltante con funzioni istruttorie. Pertanto, è preclusa alla Commissione giudicatrice ogni altra attività che non sia di giudizio in senso stretto, compresa la verifica della regolarità delle offerte e della relativa documentazione; la quale, ove sia stata in concreto svolta, deve essere poi verificata e fatta propria della Stazione appaltante. In conclusione, in base a quanto sopra espresso, non può essere la Commissione ad escludere il concorrente dalla gara, ma deve essere il Rup.




