Nella Sentenza n. 21937 del 28 ottobre 2016 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità affermano che,nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato il dipendente, nel caso ci sia un utilizzo abusivo da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei contratti a tempo determinato, ha diritto unicamente al risarcimento del danno, nel quale non va calcolato il danno derivante dalla mancata trasformazione del rapporto di lavoro nelle forme del tempo indeterminato. Pertanto, la previsione legislativa che impedisce la conversione del contratto nei rapporti con la P.A. è in linea con i princìpi costituzionali dell’art. 97 della Costituzione, che stabilisce come principio generale l’assunzione dei dipendenti pubblici con lo strumento del concorso. Infatti, si legge nella Sentenza che “nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una Pubblica Amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, del Dlgs. n. 165/01, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della Legge n. 183/10, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8, della Legge n. 604/66”.




