“Pubblico Impiego”: diritto al reintegro dell’intera retribuzione per il periodo di sospensione facoltativa dal servizio

Nell’Ordinanza n. 9095 del 18 maggio 2020 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il diritto del dipendente pubblico alla restitutio in integrum non può riguardare i periodi di sospensione obbligatoria disposta a seguito di custodia cautelare, perché in tal caso la perdita della retribuzione si riconnette ad un provvedimento necessitato dallo stato restrittivo della libertà personale del dipendente e non, invece, ad un comportamento volontario ed unilateralmente assunto dal datore di lavoro pubblico, come nell’ipotesi di sospensione facoltativa in pendenza del procedimento penale. Ciò in conseguenza dell’applicazione del Principio generale secondo il quale, in assenza di una specifica disciplina più favorevole, quando il prestatore non adempia all’obbligazione principale della prestazione lavorativa non per colpa del datore di lavoro, a questi non può essere fatto carico dell’adempimento dell’obbligazione retributiva, come per ogni caso di assenza ingiustificata (o non validamente giustificata) dal lavoro. Peraltro, la Suprema Corte ha affermato che nell’impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione facoltativa del dipendente sottoposto a procedimento penale, in quanto misura cautelare e interinale, diviene priva di titolo qualora all’esito del procedimento penale quello disciplinare non venga attivato. Il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, che ha natura retributiva e non risarcitoria, sorge ogni qualvolta la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta. L’onere di attivarsi per consentire la tempestiva ripresa del procedimento disciplinare, una volta definito quello penale, grava sull’Amministrazione e non sul dipendente pubblico, tanto che neppure rileva, né può far escludere il diritto al pagamento delle retribuzioni non corrisposte durante il periodo di sospensione facoltativa, la circostanza che l’incolpato non abbia tempestivamente comunicato al datore di lavoro la Sentenza passata in giudicato di definizione del processo penale pregiudicante.