“Pubblico Impiego”: rilevanza delle false dichiarazioni ai fini della decadenza o del licenziamento

Nella Sentenza n. 18699 dell’11 luglio 2019 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda il tema delle falsità documentali che si verificano al momento dell’accesso all’impiego pubblico. I Giudici di legittimità richiamano le seguenti disposizioni:

  • l’art. 127, lett. d) del Dpr. n. 3/1957, che prevede che vi sia decadenza dall’impiego “quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”;
  • l’art. 75 del Dpr. n. 445/2000, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, secondo cui invece la “non veridicità del contenuto” comporta la decadenza del dichiarante “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

Si tratta in entrambi i casi di fattispecie in cui l’effetto caducatorio è delineato come tale da determinarsi, senza margini di apprezzamento discrezionale per la Pubblica Amministrazione e per il solo fatto oggettivo della falsità.

Al contempo, la disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato prevede che siano causa di licenziamento “le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carrieraex art. 55-quater, lett. d) del Dlgs. n. 165/2001, delineando in questo caso una vera propria sanzione disciplinare, come tale assoggettata non solo al relativo procedimento applicativo (art. 55-bis del Dlgs. n. 165/2001), ma anche alla regola della proporzione della misura rispetto al concreto atteggiarsi dell’infrazione nella singola vicenda.

La Suprema Corte chiarisce che il determinarsi di falsi documentali – art. 127 lett. d) del Dpr. n. 3/1957 – o dichiarazioni non veritiere – art. 75 del Dpr. n. 445/2001 – in occasione dell’accesso al “Pubblico Impiego” è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’art. 55-quater, lett d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.