Corte dei conti Basilicata, Delibera n. 44 del 26 marzo 2025
Nella fattispecie in esame, a seguito dell’analisi del questionario, della documentazione allegata e degli accertamenti istruttori svolti, sono state riscontrate inesattezze e mancanze da parte dell’Organo di revisione nella fase di compilazione. Considerando che tali criticità sono state successivamente chiarite e superate nel corso dell’interlocuzione istruttoria, la Sezione ritiene opportuno ribadire quanto sia essenziale che l’Organo di revisione, nel predisporre i questionari e le relazioni, fondi il proprio operato su dati correttamente verificati, corrispondenti alla situazione reale dell’ente. È fondamentale ricordare che l’adempimento accurato e veritiero di tali obblighi rientra in precise disposizioni normative, in particolare quanto previsto dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266/2005.
Le Linee guida e i questionari, infatti, rappresentano strumenti imprescindibili per le Sezioni regionali di controllo, chiamate – per legge – a fornire agli organi politici degli enti un quadro fedele della situazione finanziaria e ad evidenziare eventuali irregolarità gestionali. Questo lavoro sinergico tra le Sezioni di controllo e i revisori contabili è determinante per una rappresentazione completa dei punti critici dell’azione amministrativa, come l’efficacia della spesa, l’attuazione delle politiche pubbliche, i rischi legati a gestioni in disavanzo e le misure di riequilibrio da adottare (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Delibera n. 7/2021).
La Sezione ha già avuto modo, in diverse occasioni, di sottolineare che tale funzione di supporto tecnico – seppur obbligatoria – deve essere svolta con la stessa cura e responsabilità richieste a un mandatario. Ciò implica che i revisori devono garantire la veridicità, completezza e precisione delle informazioni trasmesse, assumendosi pienamente la responsabilità delle proprie attestazioni. In tal senso, l’art. 240 del Dlgs. n. 267/2000 stabilisce chiaramente che i revisori sono responsabili della correttezza delle loro dichiarazioni e devono adempiere ai propri compiti con la dovuta diligenza. Inoltre, il principio n. 5 dell’Allegato 1 al Dlgs. n. 118/2011 sancisce che nessun documento contabile può ottenere parere favorevole se non rispetta il requisito della veridicità e degli altri principi a esso connessi.
Alla luce di quanto emerso, si invita l’Organo di revisione a porre la massima cura nella predisposizione dei questionari e nella stesura delle relazioni, assicurando che i dati riportati siano accurati, coerenti e rispecchino fedelmente l’effettiva situazione dell’ente. Tale attività, oltre a rappresentare un dovere professionale, risponde a precisi obblighi normativi e costituisce un elemento essenziale per consentire alle Sezioni regionali di controllo di svolgere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza e indirizzo. È pertanto indispensabile che le informazioni trasmesse siano il risultato di un’attenta verifica e di una piena assunzione di responsabilità da parte dei revisori, come previsto dal quadro normativo vigente. Solo attraverso un impegno rigoroso e responsabile nella verifica e comunicazione dei dati si può garantire un adeguato presidio della legalità e della trasparenza nella gestione degli Enti Locali.


