Nell’Ordinanza n. 10157 dell’11 aprile 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di Tarsu, l’Imposta è dovuta, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Dlgs. n. 507/1993, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di
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