E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 2016, il Decreto Mef 15 giugno 2016 recante “Interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui all’art. 6, comma 2, del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128”.
Il “regime di adempimento collaborativo” tra Amministrazione finanziaria e contribuenti è stato istituito dal Dlgs. n. 128/15, al fine di:
– promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti;
– favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.
Per aderire al regime dell’adempimento collaborativo occorre che i contribuenti possiedano i requisiti indicati all’art. 4 del Dlgs. n. 128/15, e ciò comporta l’assunzione, sia in capo all’Agenzia delle Entrate che ai contribuenti, dei doveri di cui al successivo art. 5, producendo gli effetti agevolativi per i contribuenti indicati all’art. 6.
Possono aderirvi i contribuenti dotati di sistemi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.
In fase di prima applicazione, il regime è riservato:
- ai soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di Euro;
- ai soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di Euro e che abbiano presentato istanza di adesione al “Progetto pilota sul Regime di adempimento collaborativo”;
- le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di Interpello sui nuovi investimenti (all’art. 2 del Dlgs. 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.