Reclutamento: discrezionalità dell’Ente in merito al ricorso alla procedura di mobilità volontaria

Nella Sentenza n. 947 del 10 novembre 2021 del Tar Liguria, viene rigettato il ricorso di un soggetto interessato ad una procedura di mobilità volontaria presso un Comune (ex art. 30 del Dlgs. n. 165/2001). I Giudici hanno rilevato che, dopo l’entrata in vigore della Legge n. 56/2019 e sino al 2024 (in forza dell’estensione operata dal Dl. n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021), l’esperimento della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. n. 165/2001 è una facoltà (non già un obbligo) per le Amministrazioni, che quindi sono libere di ricorrervi così come di preferire un altro canale di reclutamento. Quindi, all’Amministrazione deve riconoscersi un’ampia discrezionalità nella scelta della procedura cui ricorrere per reclutare il personale, tra le varie previste dalla legge, e tale discrezionalità è sindacabile dal Giudice solo per travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza o illogicità. Nel caso di specie, la scelta di conferire un incarico ai sensi dell’art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) per la copertura del posto di Dirigente con funzioni di Comandante del Corpo di Polizia municipale, appare congruamente motivata, sia mediante indicazione dell’obiettivo perseguito (“reperire un Dirigente già dotato dell’idonea esperienza, onde evitare ripercussioni organizzative”), sia mediante specificazione dei vantaggi che il Comune auspicava di trarre dal ricorso a questa procedura piuttosto che ad altre e in particolare alla mobilità verso cui si era orientato in un primo momento (osservando che la selezione disciplinata dal Tuel consente di “valutare profili e requisiti professionali particolarmente qualificati, tenuto conto dell’importanza strategica del ruolo da ricoprire”).