Con la Risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i Codici-tributo per il versamento, tramite Modello “F24” e “F24EP”, delle somme dovute per il recupero dell’Imposta comunale sugli immobili (Ici), ai sensi dell’art. 16-bis del Dl. n. 131/2024.
La Disposizione, introdotta dalla Legge di conversione n. 166/2024, dà attuazione alle decisioni europee relative agli aiuti di Stato connessi all’esenzione Ici per gli Enti non commerciali, disciplinando le modalità di recupero delle somme dovute.
I soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, la Dichiarazione per il recupero dell’Ici entro il 31 marzo 2026, con riferimento al periodo d’imposta 2006-2011.
Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, secondo le modalità previste dall’art. 17 del Dlgs. n. 241/1997.
Le somme sono versate a favore dei Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto di recupero. È prevista la possibilità di rateizzazione in quattro rate trimestrali di pari importo per importi superiori a Euro 100.000.
I Codici-tributo per il Modello “F24”
Per consentire il pagamento tramite modello “F24”, sono istituiti i seguenti Codici-tributo:
- 3974 – Ici terreni (enti non commerciali – recupero aiuto di Stato)
- 3975 – Ici aree fabbricabili
- 3976 – Ici fabbricati (rendita catastale)
- 3977 – Ici fabbricati (scritture contabili)
- 3978 – Sanzioni da accertamento
- 3979 – Interessi da accertamento
I Codici sono esposti nella Sezione “Imu e altri tributi locali” del Modello “F24”, indicando il Codice catastale del Comune, l’anno di riferimento (dal 2006 al 2011) e, in caso di rateizzazione, il numero della rata.
I Codici-tributo per il Modello “F24EP”
Per il Modello “F24EP”sono invece istituiti i Codici:
- 344E, 345E, 346E, 347E (imposta)
- 348E (sanzioni)
- 349E (interessi).
In questo caso, i versamenti sono effettuati nella Sezione “Imu-Tasi” con specifiche modalità di compilazione dei campi “riferimento A” e “riferimento B”, che identificano, rispettivamente, modalità di pagamento, numero degli immobili e anno di riferimento.
Sanzioni e interessi
La normativa prevede l’applicazione di sanzioni in caso di:
- omessa presentazione della Dichiarazione
- Dichiarazione infedele
- versamento inferiore al dovuto
In caso di “ravvedimento”, sanzioni e interessi devono essere versati unitamente all’Imposta.


