Regime dell’incumulabilità pensione-lavoro

Corte dei conti Veneto, Sentenza n. 84 del 14 giugno 2024

Nella sentenza in questione, la ricorrente, che ha svolto lavoro autonomo occasionale nel 2021 con un reddito inferiore a 5.000 Euro e non riconducibile a lavoro subordinato, contesta l’azione dell’Inps di recuperare le somme percepite nello stesso anno come pensione “Quota 100”, sostenendo che questa azione è illegittima secondo l’art. 14, comma 3, del Dl. n. 4/2019. La Sezione osserva che, alla luce della Sentenza n. 234/2022 della Corte Costituzionale, la violazione della disposizione in esame non può comportare la perdita del diritto alla pensione “Quota 100” per l’intero 2021, indipendentemente dalla durata dell’attività lavorativa, che si è svolta dal 14 al 25 giugno 2021. La giurisprudenza della Corte dei conti (Sentenza n. 263/2023 della Sezione regionale Toscana) sottolinea che la disposizione contestata non si riferisce ai redditi da lavoro “dipendente” o “autonomo continuativo”, ma solo al “lavoro autonomo occasionale con reddito inferiore a 5.000 euro”. Questo tipo di lavoro richiede un criterio temporale per verificare l’ammontare annuale e applicare l’esenzione dagli obblighi previdenziali, giustificando la deroga al divieto di cumulo tra reddito da pensione e da lavoro. Pertanto, quando l’attività lavorativa non cumulabile dura meno di un anno, il divieto di cumulo deve applicarsi solo al periodo di concomitanza tra pensione e lavoro, non estendendosi all’intero anno. L’Inps invece, basandosi sulle proprie Circolari, ha applicato il criterio della “base annua” a tutti i redditi da lavoro acquisiti in violazione del divieto di cumulo, anche se conteggiati su base mensile come i ratei di pensione. Secondo la Sezione, la norma dell’art. 14, comma 3, deve essere interpretata non solo letteralmente, ma anche nel contesto normativo della pensione “Quota 100” che mira a creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale in un sistema previdenziale sostenibile. Non può quindi esserci una decadenza del trattamento pensionistico per l’intero anno in cui si è svolta l’attività non cumulabile, evitando così una conseguenza sanzionatoria. In conclusione, nel caso in cui l’attività lavorativa non cumulabile duri meno di un anno, il divieto di cumulo si applica solo ai mesi in cui si sovrappongono pensione e lavoro.

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