L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 490 del 20 novembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine al regime fiscale cui assoggettare i contributi pubblici per lo svolgimento di funzioni in materia di “Trasporto pubblico locale”.
Nel caso di specie, una Società a totale partecipazione pubblica, in base a legge regionale, andrà a svolgere le funzioni di “Agenzia unica per la mobilità ed il Trasporto pubblico locale”.
Essa è titolare degli asset funzionali al “Trasporto pubblico locale” ed esercita, nell’ambito dell’oggetto sociale, l’attività di gestione di patrimonio immobiliare proprio e di terzi in convenzione, gestione in convenzione
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