Registratori telematici: una Circolare delle Entrate scioglie alcuni dubbi su credito d’imposta, buoni pasto e sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, ha fornito chiarimenti in ordine alle novità in materia di utilizzo dei Registratori telematici, con particolare riferimento al credito d’imposta, ai buoni pasto ed alle sanzioni.

La Circolare n. 3/E mette a sistema le ultime novità sul tema della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Credito d’imposta

In primo luogo, vengono forniti chiarimenti sul credito di imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il Documento di prassi precisa che l’acquisto e l’adattamento riguarda, sia i modelli nuovi che quelli usati. Possono fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il Registratore telematico, sostengono la spesa per l’acquisto o l’adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in un secondo momento, come nel caso dell’utilizzo in leasing. Rimane, invece, fuori dall’agevolazione chi acquista gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva cessione a vario titolo.

Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di Euro 250 in caso di acquisto e di Euro 50 in caso di adattamento. L’ammontare del credito d’imposta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’agevolazione. Perché si possa fruire del credito d’imposta la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.

Memorizzazione dei buoni pasto

Nel caso in cui il “pagamento” avvenga tramite l’utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso, e ad emettere comunque il documento commerciale. Dal 1° luglio 2020 sarà poi possibile specificare più nel dettaglio la natura della transazione.

Sanzioni

Nei primi 6 mesi di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano le sanzioni individuate dall’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l’Imposta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a Euro 400.000 e del semestre 1° gennaio-30 giugno 2020 per gli altri operatori.

La Circolare n. 3/E in commento precisa che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni citate. 

Faq

Infine, l’Agenzia delle Entrate segnala che sulle problematiche di ordine più prettamente tecnico-operativo riguardanti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, entro il prossimo mese di marzo sarà disponibile sul proprio sito istituzionale della scrivente (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/scontrino-elettronico) il Servizio “Faq-Risposte alle domande più frequenti” ad integrazione dei chiarimenti contenuti nella Circolare in commento.