Nella Delibera n. 337 del 10 aprile 2019 dell’Anac, la questione controversa riguarda una procedura ristretta per l’affidamento in concessione dei servizi di pulizia, servizi alberghieri per gestione foresteria, ristorazione a carattere alberghiero con servizio al tavolo, gestione bar e gestione bouvette, di un Circolo. L’Anac osserva che l’art. 80, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016, prevede che un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. L’Autorità sottolinea che costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di Imposte e Tasse superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Dpr. n. 602/1973. Inoltre, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in Sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; e costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del Durc. Peraltro, l’Anac puntualizza che i requisiti di partecipazione alle procedure relative ad appalti pubblici devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e anche successivamente, fino all’aggiudicazione, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità, sicché risultano irrilevanti eventuali adempimenti tardivi dell’obbligazione contributiva. Dunque, il requisito della regolarità fiscale e contributiva può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell’offerta. Non è infatti sufficiente che il contribuente abbia semplicemente inoltrato istanza di rateizzazione, occorrendo anche che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole dell’Amministrazione finanziaria.




