Reinternalizzazione di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni: non implica deroga ai vincoli assunzionali

Nella Delibera n. 142 del 12 settembre 2017 della Corte dei conti Emilia Romagna, un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di effettuare 3 assunzioni a tempo indeterminato necessarie ad erogare Servizi sociali, con gestione in forma associata, alla popolazione dei Comuni dell’Unione in questione. La Sezione rileva che l’Ente Locale, in caso di “reinternalizzazione” di servizi precedentemente affidati a soggetti esterni, a meno che non sia esplicitamente previsto dalla legge, non può derogare alle norme introdotte dal Legislatore statale in materia di contenimento della spesa per il personale, trattandosi di disposizioni di natura cogente che rispondono a imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica per ragioni di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto di rigidi obblighi comunitari, e che pertanto non consentono interpretazioni additive o derogatorie, pur nella consapevolezza di alcune criticità e discrasie del sistema.

Inoltre, la Sezione specifica che è da escludere la possibilità di considerare virtualmente sostenuta una spesa che tale non è ai soli fini del rispetto del limite legislativamente imposto, per il seguente principio di diritto: “a seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/06, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali”.

Corte dei conti Emilia Romagna – Delibera n. 142 del 12 settembre 2017