Nella Delibera n. 2 del 6 marzo 2018 della Corte dei conti, Sezioni riunite, la questione controversa in esame ha ad oggetto il controllo assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato sui conti giudiziali degli Agenti contabili degli Istituti e dei Musei dotati di autonomia speciale di cui all’art. 30 del Dpcm. n. 171/14, riguardante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
In particolare, la Sezione pone dei chiarimenti sull’applicazione del Dlgs. n. 174/16, rilevando che le nuove norme di tale Decreto in tema di presentazione e deposito dei conti giudiziali si configurano quali disposizioni di carattere generale, che integrano (se mancante) ma non sostituiscono la disciplina procedurale prevista per le singole Amministrazioni. Come infatti conferma l’art. 139, comma 3, del Dlgs. n. 174/16, il quale consente un adeguamento delle modalità di presentazione dei conti nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato e che fa salve le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive Amministrazioni si prevedono ulteriori adempimenti in materia. Le Amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di individuare un Responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo e previa parifica, depositi il conto giudiziale insieme alla Relazione degli Organi di controllo interno presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente.
Inoltre, l’obbligo non muta la procedura disciplinata dalla legge e dal Regolamento di contabilità, sia che lo stesso possa essere individuato nell’ambito della Ragioneria territoriale e sia che possa essere individuato all’interno dell’Amministrazione interessata. Anche la Relazione degli Organi di controllo interno, contemplata nell’art. 139, comma 2, del Dlgs. n. 174/16, si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al Collegio dei revisori dei conti dal Dlgs. n. 123/201 (art. 20), Decreto che non risulta abrogato dal Codice di procedura contabile e che conserva intatta la sua portata dispositiva.




