Rendita vitalizia: pubblicata la Circolare Inps contenente i profili istruttori per far valere i contributi omessi e caduti in prescrizione

Rendita vitalizia: pubblicata la Circolare Inps contenente i profili istruttori per far valere i contributi omessi e caduti in prescrizione

È stata pubblicata sul sito dell’Inps la Circolare n. 78 del 29 maggio 2019, relativa alla “Costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 1338 del 1962. Profili istruttori”. Tale Documento contiene l’insieme delle norme da seguire per costituire una rendita vitalizia e per redigere l’istruttoria dell’Istanza.

La costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 1338/62 consente, esibendo prove certe e rigorose, di poter versare una somma a copertura del periodo lavorativo in cui la contribuzione sia stata omessa o non sia recuperabile per decorso dei termini di prescrizione.

Una recente indagine svolta dall’Inps ha messo in luce alcune criticità nella gestione di tali pratiche, criticità che hanno indotto l’Istituto a decidere di emanare una Circolare chiarificatrice che facesse il punto sulla disciplina vigente.

Con specifico riferimento alle Pubbliche Amministrazioni, si rimanda al punto 2.2. che ha per oggetto le “Dichiarazioni ora per allora”, le Dichiarazioni delle P.A. e le “Attestazioni del Sindaco”, già esaminate nel Messaggio n. 2641/2014.

In merito alle “Dichiarazioni ora per allora”, viene specificato che queste non hanno la certezza probante dell’esistenza del rapporto di lavoro. Le “Dichiarazioni” rilasciate da una Pubblica Amministrazione possono essere usate per evincere la sussistenza di un documento, avente data certa, che comprovi l’esistenza di un rapporto di lavoro a condizione che vi sia la firma del Funzionario responsabile, che venga indicato con esattezza il tipo di atto, la data e l’eventuale numero di Protocollo del Documento stesso e non un generico riferimento agli atti d’ufficio, e che consentano dunque all’Istituto di svolgere le opportune verifiche dell’esistenza dei contenuti e della conformità ai requisiti previsti ex art. 13 della Legge n. 1338/1962.

Infine, le “Attestazioni del Sindaco” o del Funzionario comunale delegato, anche se facenti riferimento in modo puntuale ad atti specifici, devono sempre essere comprovate dall’acquisizione della documentazione sulla base della quale sono state rilasciate. Non sono dunque, da sole, ritenute idonee per avere funzione probatoria per l’istruttoria della domanda di rendita vitalizia.


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