Delibera n. 176 del 10 aprile 2024
Una Società contesta la legittimità di una clausola di un bando di gara, riprodotta nel disciplinare di gara, per violazione dell’art. 100, commi 2, 10 e 11, del Dlgs. n. 36/2023, anche in relazione all’art. 3 del Dlgs. 36/2023, che richiede il possesso di capacità tecnica e professionale nel settore idrico per partecipare all’appalto. L’Azienda sostiene che questa clausola sia discriminatoria e lesiva dei suoi diritti, poiché non possiede esperienza specifica nel settore idrico, ma solo nel settore dei contatori smart per il gas. La Stazione appaltante difende la propria decisione, sostenendo che la scelta di limitare la partecipazione a fornitori con esperienza nel settore idrico è giustificata dalla natura specifica dell’appalto e dalla necessità di garantire la sicurezza nell’erogazione dell’acqua potabile. Inoltre, la Stazione appaltante afferma che la clausola è in conformità con la normativa vigente e con le indicazioni giurisprudenziali. L’Anac chiarisce che non appare in contrasto con l’art. 100, commi 11 e 12, del Dlgs. 36/2023, il requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell’esecuzione di forniture analoghe a quella da affidarsi, ossia forniture di contatori per acqua fredda e uso idropotabile, anche non smart, escluse quelle di contatori gas ed elettricità, poiché la scelta di prevedere il requisito di contratti analoghi al settore oggetto dell’appalto è rimessa alla discrezionalità della Stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza. Non emergono elementi che dimostrino un’applicazione irragionevole o discriminatoria della clausola. Pertanto, il requisito di capacità tecnica e professionale previsto nel bando di gara è considerato conforme alla legge.






