Responsabilità amministrativa: illegittimo l’incarico di esperto del Sindaco con competenze gestionali

Nella Sentenza n. 23 dell’11 febbraio 2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello Sicilia, un Sindaco è stato condannato al pagamento della somma di Euro 21.611,52, oltre rivalutazione ed interessi legali, per aver conferito ad un soggetto l’incarico di esperto del Sindaco su materie ritenute generiche (bilancio e contabilità; programmazione finanziaria; tributi locali) tutte rientranti tra i compiti ordinariamente affidati al personale compreso nell’organico dell’Ente.

La Sezione sottolinea che in questa sede, non viene messa in discussione la professionalità e la competenza del soggetto incaricato, bensì la legittimità dell’incarico conferitogli dal Sindaco. La Corte chiarisce che gli incarichi di collaborazione esterna, previsti dall’art. 14 della Lr. n. 7/1992, non possono consistere in forme di supporto alla struttura amministrativa dell’Ente Locale e non possono legittimamente avere ad oggetto l’espletamento di compiti gestionali, sottratti alla competenza funzionale del Sindaco e degli altri organi politici. I Giudici evidenziano da un lato, la genericità dell’oggetto dell’incarico conferito all’esperto e, dall’altro, la sovrapposizione di quest’ultimo alle competenze gestionali ed amministrative riservate agli Uffici dell’Ente Locale.