Responsabilità: assoluzione di Sindaco e Responsabile del controllo sulle partecipate, accusati della tardiva adozione di Provvedimenti consiliari

Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, Sentenza n. 67 del 24 maggio 2024

di Antonio Tirelli

Oggetto:

Assoluzione del Sindaco e del Responsabile del controllo sulle partecipate, accusati della tardiva adozione dei pertinenti provvedimenti consiliari: conferma Sentenza di primo grado n. 487/2023.

Fatto:

Nel gennaio 2023 la locale Sezione regionale di controllo della Corte dei conti “aveva stigmatizzato la tardiva adozione dei pertinenti provvedimenti consiliari, presso il Comune, in tema di revisione periodica (art. 20, comma 3, Tusp) delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, avvenuta solamente con Deliberazione consiliare del giugno 2021 e del giugno 2022. Più in particolare, la Procura contestava alla Responsabile del controllo sulle partecipate di non aver efficacemente sollecitato le Società partecipate alla trasmissione dei dati analitici necessari alle determinazioni di competenza del Comune e al Sindaco di aver omesso di esercitare la competenza indicata dall’art. 13 della Lr. Sicilia n. 7/1992 e dall’art. 34 dello Statuto comunale; le omissioni si sarebbero consumate con lo spirare del termine indicato dall’art. 20, comma 7, del Tusp”.

La Procura contestava il ritardo, sia al Sindaco, sia al Responsabile del controllo sulle partecipate.

Con Sentenza di I grado (n. 487/2023) la Sezione respingeva la richiesta della Procura che aveva chiesto l’irrogazione a carico dei 2 accusati, della sanzione pecuniaria di Euro 5.000 ciascuno.

La Procura presenta appello, che viene respinto.

Sintesi della Sentenza:

La Procura sostiene che “l’art. 20, comma 7, Tusp conterrebbe una formulazione normativa assai rigida per la quale rilevano, ai fini sanzionatori, termini perentori in funzione dell’adempimento degli obblighi ivi previsti, che non consentirebbe alcuna valutazione giudiziale in ordine alla gravità della colpa (ritenuta sussistente), ma, semmai, in ordine alla sussistenza o meno di esimenti che operano sul piano del nesso di causalità”. Afferma il Pm. “che proprio la rilevanza temporale del ritardo, riconosciuta sia dal Giudice monocratico che dal Collegio, connoti la gravità del comportamento degli appellati in funzione della finalità per la quale l’obbligo è stato previsto dal legislatore, ossia permettere la ponderazione dell’ente in ordine alle decisioni di volta in volta adottate e finalizzate al riordino del settore. La disciplina violata sarebbe funzionale a garantire la veridicità/attendibilità delle scritture contabili, scongiurando il rischio di omessi o insufficienti accantonamenti sul Fondo vincolato ex art. 21 del Tusp. La norma sanzionerebbe un evento di pericolo e non di danno (come invece il primo Giudice sembra avere ritenuto nel momento in cui censura che il Pm. non abbia dato la prova del nocumento effettivo che il ritardo stigmatizzato abbia effettivamente nociuto alla veridicità del ciclo di bilancio), elevando ad interesse giuridicamente protetto la regolarità tipizzata e procedimentalizzata degli accertamenti e delle verifiche volute dal legislatore a tutela della finanza pubblica, le quali culminano nell’approvazione consapevole ed informata del rendiconto di gestione. Ad avviso dell’appellante principale, una volta provati gli elementi costitutivi del comportamento tipizzato (ossia l’omissione e la colpa grave nella stessa), spetterebbe al presunto responsabile provare la sussistenza di eventuali elementi idonei a derubricare in colpa lieve l’elemento psicologico (o ad escluderla del tutto), ovvero ad interrompere il nesso eziologico”.

La difesa della Responsabile del controllo sulle partecipate sostiene ch,e“nel caso di specie, il mero adempimento della trasmissione sarebbe risultato assolutamente inutile: la Dott.ssa , anziché trasmettere – a propria tutela – documenti privi dei dati necessari forniti dalle Società partecipate, ha preferito sollecitare con gli strumenti consentiti le Società interessate, adoperandosi, nel silenzio di quest’ultime, per reperire (con apposite ricerche effettuate dalla struttura interna) i dati medesimi, ai fini di una decisione consiliare più ponderata. Alcuna prova in giudizio sarebbe stata fornita dalla Procura in ordine alla colpa grave, costituente la soglia minima ed indefettibile di punibilità. Ai fini dell’applicabilità della sanzione, il Giudice di prime cure, in ossequio al principio di offensività in concreto, ha escluso che l’illecito possa ritenersi perfezionato sulla base di una mera violazione formale della norma, in assenza di condotte che abbiano quanto meno messo in pericolo l’integrità del bene/interesse protetto dalla norma”.

La difesa del Sindaco afferma che “l’atto di appello contesterebbe in maniera abbastanza generica la motivazione della Sentenza nella parte in cui ritiene non ascrivibile a colpa grave la condotta del sindaco . In ogni caso, l’attore pubblico non avrebbe provato la colpa del soggetto evocato in giudizio, essendosi limitato ad affermare che «l’avere omesso ogni forma di attivazione nelle condizioni date, costituisce una grave violazione dei doveri di vigilanza e controllo connessi alla funzione di Sindaco e, come tale, punibile a mente della norma sanzionatoria»; in tal modo, avrebbe perorato una responsabilità di tipo formale”.

Il Collegio giudicante sottolinea che da una lettura integrale della Sentenza appellata “emerge chiaramente che non vi erano indici esteriori di squilibrio economico patrimoniale (a partire dalla presenza di perdite di esercizio, in presenza delle quali sorge l’obbligo di accantonamento previsto dall’art. 21 del Tusp) tali da richiedere un innalzamento della soglia di attenzione nella tempestività dell’adempimento. Soffermandosi a valutare la ‘esigibilità dei comportamenti’ e la ‘gravità del rimprovero’, senza le quali la colpa grave viene ‘riduttivamente intesa come mera violazione di una norma’, la Sezione giurisdizionale, sulla base degli elementi di giudizio forniti dalle difese, nel valutare sul piano circostanziale le cause del contestato ritardo, ha constatato che, nella fattispecie in esame, non sussisteva un’impellenza nel determinarsi per effettuare la revisione periodica, e dunque non emergevano indici di significativa trascuratezza ‘rispetto a partecipazioni con indici di forte squilibrio economico-patrimoniale ovvero beneficiarie di interventi di c.d. ‘soccorso finanziario’ ingiustificato da parte del socio pubblico in mancanza di validi piani di risanamento, nel qual caso il grado di esigibilità professionale sarebbe stato ben più rigoroso’ Muovendo da un’analisi del contesto fattuale in cui è maturato il censurato ritardo, la Sentenza, valutando lo scostamento tra le condotte esigibili nella situazione concreta e quelle poste in essere dagli appellati, ha escluso profili di colpa grave, non rivenendo, nelle loro condotte, un atteggiamento di grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni. Pertanto, in un contesto caratterizzato dall’assenza di indici esteriori di squilibrio e di una condizione concreta di pericolo correlata alla decisione da adottare, tale da rendere esigibile un innalzamento della soglia di attenzione professionale, il Collegio di primo grado ha ritenuto che non vi fossero quelle ‘condotte irrispettose di basilari regole di comportamento o di cautela’, che devono necessariamente sussistere ai fini della colpa grave, in aggiunta alla violazione del precetto normativo. Venendo, più specificatamente, alla condotta della Responsabile del controllo sulle partecipate, la Sentenza di primo grado ha ben messo in evidenza la condotta tutt’altro che negligente, ed anzi proattiva da parte della stessa, nel contesto fattuale prima ricostruito. A prescindere, dunque, dalla effettiva importanza di tali dati ai fini del ritardo nell’adempimento – elemento, questo, non rientrante nell’odierno thema decidendum – la Dott.ssa ha cercato di reperire comunque le informazioni, sia pure con qualche mese di ritardo, al fine di consentire agli organi politici (Giunta e Consiglio comunale) di determinarsi in merito, con il convincimento della loro utilità”.

Commento:

Il Comune (23.270 abitanti) aveva già deciso di dismettere la partecipazione nel maggio 2021, per cui l’adempimento previsto sembrava inutile. Comunque, la Dirigente responsabile si è attivata ed ha provveduto all’adempimento seppure in ritardo. Forse sarebbe da valutare di fissare in una unica data (approvazione del rendiconto) tutti gli adempimenti relativi.