Corte dei conti Lazio, Sentenza n. 115 del 24 febbraio 2025
Un gestore di una Struttura ricettiva non ha versato al Comune l’Imposta di soggiorno riscossa dai clienti. La Sezione ha stabilito che il gestore, in quanto agente contabile, è responsabile per l’omesso versamento delle somme pubbliche incassate.
Nonostante le modifiche legislative che hanno attribuito al gestore la qualifica di responsabile d’imposta, la Sezione ha affermato che ciò non elimina la sua responsabilità contabile. Pertanto, il gestore è tenuto a rendere conto delle somme riscosse e a rispondere dell’eventuale danno erariale derivante dall’omesso versamento dell’imposta di soggiorno.





