Consiglio di Stato, Sentenza n. 6944 del 2 agosto 2024
I Giudici si sono pronunciati su una situazione in cui i membri di un Raggruppamento non erano a conoscenza di una causa di esclusione che riguardava uno di loro. Hanno chiarito che i rapporti interni tra i membri del Raggruppamento non influenzano, di norma, il rapporto con l’Ente pubblico, a meno che non sia espressamente previsto. Se così non fosse, il Raggruppamento potrebbe diventare un ostacolo per la concorrenza nelle gare pubbliche, rallentando e complicando l’assegnazione degli appalti anziché migliorarne l’efficienza. In sostanza, le problematiche interne al Raggruppamento e la trasparenza dei rapporti tra i suoi membri non influenzano l’Ente appaltante, la cui posizione è garantita dall’unicità dell’offerta e dalla responsabilità solidale dei membri del Raggruppamento, in linea con la logica stessa di questa struttura. L’argomento secondo cui la revoca dell’aggiudicazione non considererebbe la responsabilità personale, intesa come riferita al singolo individuo, è quindi infondato. Infatti, nei Raggruppamenti la responsabilità personale è legata alla presentazione di un’offerta unitaria e alla responsabilità solidale tra i membri. Di conseguenza, si presume che il Raggruppamento conosca la situazione dei suoi membri e possa utilizzare gli strumenti previsti dalla legge (art. 97 del Dlgs. n. 36/2023) per risolvere eventuali problemi, rispettando le procedure previste. La normativa nazionale, che impone all’Operatore economico di essere a conoscenza delle cause di esclusione che lo riguardano e di dichiararle correttamente, è ragionevole e conforme al diritto europeo. Non si creano discriminazioni poiché la normativa si applica anche agli operatori economici nazionali. Anche se si volesse ipotizzare che la presunzione di conoscenza delle cause di esclusione da parte del raggruppamento non sia assoluta ma relativa, e quindi possa essere confutata, nel caso specifico non si ravvisa alcuna violazione del diritto europeo. Per superare tale presunzione infatti, sarebbe necessario presentare dati oggettivi, cosa che il Raggruppamento non ha fatto. Non è sufficiente dimostrare di essere “ignoranti” della causa di esclusione; bisognerebbe invece provare che l’ignoranza era “incolpevole” e che i membri del Raggruppamento hanno fatto tutto il possibile per verificare che nessuno di loro fosse soggetto a cause di esclusione. Questa impostazione, oltre a rendere il Sistema più efficiente, stimola una maggiore diligenza anche da parte dei singoli membri del Raggruppamento, che sono incentivati a richiedere le certificazioni necessarie ai partner, evitando così eventuali esclusioni. In conclusione, la normativa nazionale che richiede all’Operatore economico di conoscere e dichiarare le cause di esclusione è ragionevole, conforme al diritto europeo, e non discriminatoria, applicandosi anche agli Operatori economici nazionali.