Nella Delibera n. 7 del 6 marzo 2020 della Corte dei conti Basilicata viene chiesto un parere in merito al valore di iscrizione in bilancio delle reti e degli impianti destinati alla “Distribuzione del gas” di proprietà Comunale. La richiesta di parere è stata avanzata dal Sindaco in ragion del fatto che la regolazione tariffaria di Arera riguardante la distribuzione del gas naturale, ai fini della valutazione dei cespiti dell’impianto, detta, per il degrado dei contributi pubblici, un meccanismo del tutto difforme da quanto stabilito dal Dlgs. n. 118/2011. La Sezione rileva che gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’Ente Locale sono iscritti tra le immobilizzazioni: infatti, l’art. 230, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), sotto la rubrica “Lo stato patrimoniale e conti patrimoniali speciali”, stabilisce tra l’altro che “[…..] gli Enti Locali includono nello stato patrimoniale i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del Codice civile. Gli Enti Locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 del Dlgs. n. 118/2011 e successive modificazioni.[…..]”. La Sezione ricorda che le disposizioni contenute nel Dlgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal Dlgs. n. 126/2014, sono qualificate come Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 1, comma 1). Infatti, il Dlgs. n. 118/2011 rappresenta l’estensione agli Enti Territoriali di una legislazione statale unitaria in materia di quadri di bilancio, posta a garanzia dell’interesse costituzionale e all’omogeneità della disciplina di contabilità pubblica. La stessa Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 184/2016, ha precisato che “[…..]la finanza pubblica non può essere coordinata se i bilanci delle Amministrazioni non hanno la stessa struttura e se il percorso di programmazione e previsione non è temporalmente armonizzato con quello dello Stato […..]”. I criteri per contabilizzare nello Stato patrimoniale delle immobilizzazioni materiali sono codificati ai sensi del Principio “6.1.2 Immobilizzazioni Materiali”, dell’Allegato 4.3 del Dlgs. n. 118/2011, cui il Comune deve necessariamente conformarsi. In conclusione, la Sezione afferma che i criteri di iscrizione nello Stato patrimoniale dei beni di proprietà degli Enti Locali sono puntualmente disciplinati dalle norme di contabilità pubblica in considerazione del carattere cogente e vincolante dei Principi contenuti nel Dlgs. n. 118/2011 e seguenti.




