Con la Circolare n. 21/E del 25 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di “reverse charge” per le cessioni “di console da gioco, tablet, pc e laptop”.
La Nota ha per oggetto le modifiche apportate all’art. 17 del Dpr. n. 633/72 dal Dlgs. 11 febbraio 2016, n. 24.
Come evidenziato dall’Amministrazione finanziaria, la novella legislativa, ha tra l’altro sostituito la lett. c), che adesso fa riferimento alle cessioni “di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”. La nuova disposizione ha portata innovativa nella parte in cui estende, a decorrere dal 2 maggio 2016, il “reverse charge” alle cessioni di console di gioco, tablet, pc e laptop. Sono state inoltre abrogate le disposizioni di cui alle lett. d) e d-quinquies), che non avevano trovato applicazione per assenza della necessaria autorizzazione dell’Ue, concernenti, rispettivamente:
– le cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere;
– le cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3).
Si evidenzia che la norma non interessa gli Enti Locali, nemmeno se gli acquisti sono in ambito Iva, in quanto la Circolare chiarisce che la casistica è applicabile solo ad acquisti all’ingrosso.