“Reverse charge” su edifici strumentali a servizi Iva: come riuscire ad inquadrare correttamente le varie fattispecie oltre ai servizi di pulizia?

Il testo del quesito:

Il Comune è in possesso di alcune fatture relative a lavori presso lo Stadio comunale. Nello specifico, una riguarda la realizzazione di un nuovo cancello per l’accesso degli atleti (rientra nel lavoro anche una piccola porzione di demolizione ma comunque prevale l’intervento di nuova realizzazione dell’opera) ed altre due sono entrambe relative a lavori impiantistici ma non sono né ampliamenti né realizzazione di nuovi impianti ma trattasi di interventi di manutenzione straordinaria. Come si può determinare quali di queste fatture rientrano nel regime del ‘reverse charge’?”.

La risposta dei ns. esperti.

Il comma 629, parte prima, della Legge n. 190/14 (“Legge di stabilità 2015”) è molto generico nelle definizioni dei servizi rientranti nel “reverse charge” (prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici) e ad oggi mancano dei chiarimenti ufficiali perentori.
Se rimandiamo la decisione alla verifica delle Tabelle dei codici Ateco, ad esempio, possiamo notare (vedasi codice 43.22.01) che la manutenzione dei condizionatori è ricompresa nel macro-codice 43.2 della “installazione impianti”, per cui tale servizio potrebbe considerarsi ricompreso nel “reverse charge”, sebbene a prima vista, da “non tecnici”, saremmo portati a qualificare l’intervento in questione una manutenzione e non una installazione impianti, e come tale esclusa dal “reverse”.

Il problema è che ad oggi nessun documento di prassi ministeriale rimanda alla verifica dei codici Ateco – richiamati soltanto, sinteticamente, nella Relazione tecnica alla “Legge di stabilità 2015” – per cui occorre adottare una soluzione e seguire una strada univoca e coerente in mancanza di diversi chiarimenti.

E’ opinione di chi scrive che l’utilizzo dei codici Ateco sia attendibile in quanto questi sono stati dettati proprio per definire le varie tipologie di attività rilevanti Iva. Gli Enti potrebbero dunque, nell’attesa di nuovi eventuali chiarimenti, operare tenendo conto degli stessi.

D’altra parte, potremmo non considerare tale ipotesi andando a verificare, al di là della forma, la sostanza degli interventi. Tale soluzione potrebbe andar bene ma resterebbero dei casi dubbi, a differenza della soluzione precedente, più oggettiva.

Occorre poi ricordare che, in ogni caso:

  • il “reverse charge” è riferito ai soli acquisti operati in ambito commerciale;
  • le prestazioni interessate devono essere svolte su edifici, non generici immobili, nel rispetto della previsione normativa.

    di Francesco Vegni