Nell’Ordinanza n. 6187 del 1°marzo 2019, della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui all’art. 1, comma 335, della Legge n. 311/2004, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale – e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali – resta soggetto alle medesime regole dettate, ai fini della “revisione del classamento”, dall’art. 9 del Dpr. n. 138/1998, sì che la sua attuazione è da ritenere sottratta alla
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