Consiglio di Stato, Sentenza n. 9212 del 18 novembre 2024
Nel caso in trattazione, l’appellante solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 50/2016, ritenendolo in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. Secondo l’appellante, affidare alla discrezionalità delle Stazioni appaltanti la decisione di applicare o meno la revisione prezzi durante l’esecuzione dei contratti avrebbe creato un’ingiustificata disparità di trattamento a danno degli aggiudicatari, nel periodo compreso tra il 2016 (entrata in vigore del precedente “Codice dei contratti pubblici”) e il 2022 (introduzione dell’art. 29 del Dl. n. 4/2022, poi seguito dall’art. 60 del Dlgs. n. 36/2023). Tale incertezza normativa, secondo l’appellante, violerebbe anche l’art. 41 della Costituzione, che tutela la libertà dell’iniziativa economica. La mancata previsione di un obbligo uniforme di revisione prezzi avrebbe infatti posto gli imprenditori in una condizione di svantaggio rispetto, sia alle Amministrazioni, sia ai concorrenti, con il rischio di esecuzione di prestazioni di qualità inferiore per evitare perdite economiche significative, con conseguenze negative per la collettività. Tuttavia, i Giudici hanno ritenuto che tale questione non sia meritevole di essere sottoposta alla Corte Costituzionale. La disposizione infatti rientra nella discrezionalità del Legislatore, che ha regolamentato le modifiche contrattuali in coerenza con il diritto europeo sulla concorrenza e con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Inoltre, i Giudici hanno chiarito che, anche in assenza di clausole per la revisione dei prezzi, l’operatore economico non è privo di strumenti di tutela. In presenza di eventi straordinari e imprevedibili che comportano aumenti eccessivi dei costi, è possibile ricorrere all’art. 1467 del Cc., che permette di risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Se l’interruzione delle forniture rischia di compromettere l’interesse pubblico, l’amministrazione può comunque intervenire, modificando equamente le condizioni contrattuali come previsto dallo stesso art. 1467, comma 3, del Cc.