Revisori degli Enti Locali: spettano i rimborsi per spese di viaggio sostenute?

Il testo del quesito:

A un Revisore di un Ente Locale spetta il rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle riunioni dell’Organo di revisione, presso l’Ente o altre sedi diverse qualora diverse dal Comune di residenza ? Quali sono le modalità di determinazione del rimborso in parola ?

 

La risposta dei ns. esperti.

In merito al quesito esposto, facciamo presente che il Dm. Interno 20 maggio 2005, recante“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali”, con l’art. 3, dispone che “ai componenti dell’Organo di revisione economico finanziaria dell’Ente avente la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l’Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo, dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’Organo di revisione. Ai componenti dell’Organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’Organo esecutivo dell’Ente”.

Alla luce della norma sopra citata, spettano al Revisore degli Enti Locali:

–    il rimborso delle spese di viaggio (spese per auto, pedaggio autostradale, spese per mezzi di trasporto, parcheggio);

–    il rimborso delle spese per il vitto;

–    il rimborso delle spese per l’alloggio.

Definita la legittimità del rimborso delle spese in parola, occorre chiarire la corretta modalità di determinazione delle stesse.

La stessa norma, da un lato, individua quale parametro per la determinazione delle spese sostenute per il vitto e l’alloggio “la misura determinata per i componenti dell’Organo esecutivo dell’Ente”, dall’altro, nulla dispone circa la corretta determinazione del rimborso per le spese di viaggio, limitandosi ad affermare che debbano essere rimborsate le spese “effettivamente sostenute” e che le modalità di calcolo devono essere definite nel Regolamento di contabilità, ovvero in mancanza,“nella Deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’Organo di revisione.

Il comma 13, dell’art. 77-bis, del Dl. n. 112/08, prescrive che, “al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei Consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina”.

Il Dm. Giustizia 2 settembre 2010, n. 169, rubricato “Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”,all’art. 18, dispone che“al professionista, che per l’adempimento dell’incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari:

a) al costo del biglietto di prima classe in caso di trasporto ferroviario;

b) al costo del biglietto di ‘business class’ in caso di tratte intercontinentali e al costo del biglietto della economy class in caso di tratte nazionali e continentali del trasporto aereo;

c) al costo chilometrico risultante dalle Tariffe Aci del mezzo privato utilizzato”.

Con riguardo ai rimborsi per spese di viaggio devono intendersi, quali spese effettivamente sostenute, le spese relative al carburante e al pedaggio autostradale correlate a ciascuna delle visite presso l’Ente.

La normativa prescrive che, con Regolamento di contabilità o con Delibera di nomina, ovvero con apposita Convenzione, sia individuato il metodo di determinazione delle spese di viaggio, non disponendo specificatamente in merito.

Pertanto, ciascun Ente potrà individuare autonomamente la modalità di determinazione del rimborso delle spese di viaggio del proprio Organo dei Revisori, ritenuta corretta, purché sufficiente ad indennizzare le spese effettivamente sostenute dal Revisore.

Numerosi Enti, al fine di stabilire i rimborsi delle spese di viaggio dei Revisori, mutuano il criterio di calcolo previsto e normato per le spese di viaggio degli Amministratori, rimborsando i Revisori in ragione di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso (viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell’Ente Locale). Altri Enti invece, adottano il criterio previsto per i professionisti, ossia il rimborso del “costo chilometrico risultante dalle tariffe Aci”.Piuttosto frequentemente accade anche che gli Enti Locali individuino un criterio forfettario per la determinazione delle stesse spese in oggetto.

Ciascuno dei criteri sopra riportati può ritenersi legittimo, allorché consenta congruamente di recuperare i costi diretti sostenuti per il viaggio.

Qualora l’Ente non intervenga con la Delibera di nomina ovvero nel proprio Regolamento di contabilità o in uno specifico Regolamento, disciplinando autonomamente in tal senso, non può ritenersi che venga meno il diritto riconosciuto dei componenti dell’Organo di revisione di essere rimborsati delle spese di viaggio sostenute per l’espletamento delle funzioni di revisione presso l’Ente Locale in cui è nominato.

Nel caso in cui l’Ente non abbia previsto una specifica modalità di determinazione del rimborso chilometrico per le spese di viaggio, riteniamo che risulti legittimo applicare quanto previsto per le categorie professionali, ossia il rimborso chilometrico sulla base delle Tariffe Aci pubblicate annualmente per ogni specifico autoveicolo, non essendo il Revisore degli Enti Locali appartenente ad un organo politico dell’Ente o dipendente dello stesso.

Qui di seguito schematizziamo tipologia, modalità e limiti riguardo ai rimborsi spese spettanti ai Revisori dei conti degli Enti Locali:

 

 Tipologia  Sub-tipologia Rimborso spese    minimo Rimborso spese massimo Documento di riferimento Documento giustificativoper “presenza necessaria”
Spese viaggio1° alternativa Qualora utilizzabili efficacemente, rimborso totale. Qualora utilizzabili efficacemente, rimborso totale. Regolamento contabilità o specifico regolamento+biglietto mezzi pubblici Verbale Organo revisione
Spese viaggio2° alternativa Qualora non risulti possibile utilizzare efficacemente i mezzi pubblici per la tratta interessata.+ voci Regolamento contabilità o specifico regolamento Verbale Organo revisione
Carburante Rimborso forfettario per km., pari almeno  al consumo medio per lo specifico veicolo uti-lizzato(per es. anche 1/5 del costo della benzina super, se nel momento parametro congruo) Tariffa Aci per lo specifico veicolo utilizzato(ingloba tutte le voci di costo di riferimento per un autoveicolo: carburante, bollo, assi- curazione, manuten- zione ordinaria, ecc.)
Pedaggio autostradale Rimborso totale per la tratta percorsa. Rimborso totale per la tratta percorsa.
Spese per parcheggio a pagamento Se non utilizzabili altre alternative efficacemente, rimborso totale. Se non utilizzabili altre alternative efficacemente, rimborso totale.
Spese per vitto Rimborso pari a quello spettante agli assessori dell’Ente locale. Rimborso pari a quello spettante agli assessori dell’Ente locale. Regolamento Giunta+ fattura o ricevuta fiscale Verbale Organo revisione che dimostri la permanenza necessaria presso l’Ente Locale oltre un certo numero di ore
Spese di alloggio Rimborso pari a quello spettante agli assessori dell’Ente locale. Rimborso pari a quello spettante agli assessori dell’Ente locale. Regolamento Giunta+fattura o ricevuta fiscale Verbale Organo revisione che dimostri la perma- nenza necessaria presso l’Ente Locale in due giorni consecutivi (tenuto conto della distanza chilometrica significativa dal luogo di residenza del revisore)

di Giuseppe Vanni