Revisori degli Enti Locali: Viminale rilascia Parere sulla nomina di un Revisore dei conti sottoposto a giudizio penale

Un Parere del Viminale stabilisce che il revisore sottoposto a giudizio penale mantiene l’iscrizione nell’Elenco dei revisori fino a quando permangono le condizioni relative all’iscrizione all’Odcec e/o al Registro dei Revisori legali e, di conseguenza, può legittimamente essere nominato dall’Ente

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali della Finanza locale, in data24 gennaio 2024 ha pubblicato un Parere nel quale si sostiene che il Revisore sottoposto a giudizio penale mantiene l’iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali fino a quando permangono le condizioni relative all’iscrizione all’Odcec e/o al Registro dei Revisori legali e, di conseguenza, può legittimamente essere nominato dall’Ente.

La richiesta di Parere proviene da una Prefettura che chiede indicazioni in merito alla permanenza dei requisiti per la nomina in costanza di un procedimento penale a carico di un revisore sorteggiato per la nomina in un Comune. Il Comune fa presente che il revisore da nominare ha dichiarato di non aver riportato condanne penali definitive e di non aver pendenze penali incorso, ad eccezione di un procedimento penale del 2018 per il quale ha allegato una memoria del proprio legale che attesta che il Tribunale ha pronunciato Sentenza di condanna per il reato di peculato applicando le attenuanti relativamente alla pena ed applicando i doppi benefici di legge, ossia la non menzione della Sentenza nel casellario giudiziale e la sospensione condizionale della pena.

La Finanza Locale richiama l’art. 236, comma 1, del Tuel, e l’art. 2399 Cc., in tema di incompatibilità e d’ineleggibilità alla carica di revisore degli Enti Locali, e ritiene che le ipotesi richiamate siano tipiche e nominate e che, quindi, non possono essere derogate, né estese per analogia ad altri casi non espressamente individuati nella legge.

L’iscrizione all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali è finalizzata esclusivamente alla sorteggiabilità per la nomina ed è, comunque, subordinata al possesso del requisito di iscrizione al Registro dei Revisori legali e/o all’Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili; di conseguenza, anche lo svolgimento dell’incarico di revisione economico-finanziaria è subordinata al mantenimento di tali iscrizioni.

Il Dlgs. n. 139/2005, che disciplina l’Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, all’art. 50, comma 10, prevede che il Professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso. Poi, si richiama quanto previsto dall’art. 24-bis del Dlgs. n. 39/2010 per i Revisori legali, dove si stabilisce che il Mef può disporre, in relazione alla gravità del fatto, una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a 5 anni, e che detta sospensione cautelare dal Registro è comunque disposta nei casi di applicazione da parte dell’Autorità giudiziaria di misure cautelari personali o di convalida dell’arresto o del fermo, ovvero di condanne, anche non definitive, che comportino l’applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

In conclusione, considerato che la Sentenza di riferimento non è ancora stata depositata e riscontrato che, ad oggi, il Revisore risulta regolarmente iscritto all’Odcec e al Registro dei Revisori legali, la Finanza locale non ravvisa elementi ostativi alla nomina del Revisore da parte del Comune.