Revisori dei conti Enti Locali: i chiarimenti del Viminale sul compenso del Presidente del Collegio e limite del terzo mandato

Il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale, ha pubblicato l’8 luglio 2022 sul proprio sito istituzionale un nuovo Parere concernente la nomina dei Revisori degli Enti Locali, specificando che al Presidente del Collegio dei Revisori spetta sempre la maggiorazione del 50% del compenso rispetto ai componenti e che l’incarico di revisione svolto presso la Società “in house” non conta ai fini del rispetto del limite dei 2 mandati per la nomina in un Ente Locale.
Il Pronunciamento prende le mosse dal quesito posto da un Consigliere comunale relativo alla possibilità di essere nominato Presidente dell’Organo di revisione avendo già svolto 2 incarichi di revisione di cui uno presso il Comune e l’altro presso la Società “in house” del Comune, e se il Presidente del Collegio avesse diritto alla maggiorazione del 50% del compenso sebbene non espressamente indicata nel Dm. 21 dicembre 2018 sui compensi annui dei Revisori dei conti degli Enti Locali.
La Finanza locale fa presente che la disciplina dell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali, prevista dall’art. 16, commi 25 e 25-bis, del Dl. n. 138/2011, è stata formulata con riferimento all’elencazione di Enti Locali indicata nell’art. 2, comma 1, del Tuel: Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni. Dall’Elenco dei Revisori vengono estratti i nominativi dei Revisori che saranno incaricati per lo svolgimento della funzione di revisione esclusivamente per i suddetti Enti Locali e i soggetti che richiedono l’iscrizione nelle fasce 2 e 3 dell’Elenco devono aver svolto precedenti incarichi di revisione solo presso gli stessi.
La nomina dell’Organo di revisione delle Società degli Enti Locali, anche a totale partecipazione e soggette a “controllo analogo”, avviene secondo la normativa di riferimento e le modalità indicate nei relativi statuti e non è soggetta all’estrazione a sorte da parte della Prefettura dall’Elenco dei Revisori degli Enti Locali. Ne consegue che l’incarico di revisione svolto presso la Società “in house” non conta ai fini del rispetto del limite dei 2 mandati per una nuova nomina.
La Finanza locale, per quanto riguarda il quesito sul compenso, fa discendere dalla lettura coordinata dell’art. 241 Tuel e del Dm. 21 dicembre 2018, le seguenti 2 considerazioni: la prima, che la struttura del compenso è tipizzata dal Legislatore, nel senso che esiste un compenso base suscettibile di incrementi ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 241, commi 2 e 3; la seconda, che la quantificazione del compenso è parametrata a più criteri oggettivi: la fascia demografica e le spese di funzionamento e di investimento.
Circa la determinazione del compenso dell’Organo di revisione economico-finanziaria, l’art. 241 del Tuel, al comma 1, rinvia al Dm. 21 dicembre 2018 la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’Ente Locale; poi, il successivo comma 4 prevede espressamente che “quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal Collegio dei Revisori il compenso …è aumentato per il Presidente del Collegio stesso del 50%”.
Dal coordinato disposto delle predette norme, per nulla contrastanti ma complementari, deriva l’obbligatorietà per l’Ente Locale di prevedere la maggiorazione del 50% del compenso del Presidente rispetto ai membri dell’Organo di revisione.
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