Revisori e relazione al rendiconto

Nella Sentenza n. 592 del 3 aprile 2020 del Tar Lombardia, un Comune ha revocato l’incarico di Revisore dei conti in conseguenza del ritardo con cui lo stesso Revisore ha trasmesso la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione, a causa dell’incompletezza dei documenti. I Giudici affermano che è dovere del Revisore verificare la completezza della documentazione necessaria all’esercizio delle sue funzioni, nel termine di 20 giorni di cui all’art. 239, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), la cui mancanza, andrà posta in evidenza nella sua relazione, potendo ciò eventualmente condurre alla formulazione di un parere negativo, che deve tuttavia necessariamente essere formulato, nel rispetto del predetto termine. Dunque, in sostanza la mancanza di documenti non interrompe i termini dei Revisori.
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