Revisori Enti Locali: la Corte dei conti chiude all’ipotesi tutela compenso minimo

Nella Delibera n. 16 del 28 giugno 2017 della Corte dei conti Autonomie, la questione controversa riguarda la determinazione del compenso spettante ai componenti dell’Organo di revisione e, specificatamente, la possibilità di individuare un limite minimo al predetto corrispettivo, in assenza di specifica disposizione sul punto, da ragguagliarsi al limite massimo, stabilito dal Dm. 20 maggio 2005 in applicazione dell’art. 241 del Dlgs. n. 267/00, per la classe demografica appena inferiore a quella di appartenenza dell’Ente.

La Sezione chiarisce che va escluso che la Sezione delle Autonomie e le Sezioni regionali di controllo, nell’esercizio dell’attività consultiva in materia di contabilità pubblica di cui all’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/03, fissino, in via interpretativa, limiti minimi garantiti per il compenso dei componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, la cui determinazione, tuttavia dovrà tener conto di criteri generali e dei parametri indicati all’art. 241, comma 1, del Tuel, nonché trovare adeguata motivazione nel provvedimento di nomina dei Revisori.

In sostanza, l’individuazione di limiti minimi del compenso dei componenti dell’Organo di revisione degli Enti Locali non compete alla Corte dei conti nell’esercizio della funzione consultiva di cui all’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/03.

Corte dei conti Autonomie – Delibera n. 16-2017