Revisori Enti Locali: pubblicato l’Avviso per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’Elenco 2023

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, ha approvato, con il Dm. 20 ottobre 2022 (“Modalità e termini per l’iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali – Anno 2023 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti”), l’Avviso pubblico per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e per la presentazione di nuove domande d’iscrizione nello stesso, riferito agli Enti Locali ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi a partire dal 1° gennaio 2023; tale avviso è pubblicato sulle pagine del sito internet del Ministero dell’Interno.

Ricordiamo che, in applicazione dell’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011, i Revisori dei conti degli Enti Locali delle Regioni a Statuto ordinario vengono scelti mediante estrazione da un Elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori legali di cui al Dlgs. n. 39/1910, nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Il Dm. Interno n. 23/2012 (G.U. n. 67 del 20 marzo 2012) ha adottato, in attuazione del citato art. 16, comma 25, il Regolamento recante “Istituzione dell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e modalità di scelta dell’Organo di revisione economico-finanziario”, che all’art. 8 prevede che, con apposito Avviso pubblico, debbano essere stabilite le modalità e i termini entro il quale i soggetti già iscritti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 e i soggetti non iscritti potranno presentare domanda di iscrizione.

Scadenza

Segnaliamo che il termine per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti è fissato perentoriamente fra le ore 12:00 del 3 novembre 2022 e le ore 12:00 del 19 dicembre 2022.

Requisiti

L’Avviso allegato al Dm. 20 ottobre 2022 rimanda, relativamente ai requisiti, a quanto sancito dall’art. 3 del Regolamento di cui al Dm. n. 23/2012. Ricordiamo che, con riferimento ai 10 crediti formativi che devono essere stati maturati mediante la partecipazione ad eventi validati e accreditati dal Ministero dell’Interno, sarà preso in considerazione il periodo 1° gennaio-30 novembre 2022.

Il Ministero ha nuovamente indicato che, per quanto riguarda i precedenti incarichi come Revisore, costituiscono un valido requisito soltanto quelli della durata di 3 anni svolti presso Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane o Unioni di Comuni.

Nello specifico, per poter accedere alla “Fascia 2” (quella dei Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane), è sufficiente averne svolto almeno uno, mentre per la “Fascia 3” (quella dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e delle Province) ne occorrono almeno 2.

Viene precisato che, per quanto riguarda il requisito dell’anzianità di iscrizione, si terrà conto dell’iscrizione con maggiore anzianità fra il Registro dei Revisori legali e l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Modalità di presentazione delle domande 2023

Le domande di coloro che non erano iscritti all’Elenco 2022 dovranno pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica. La compilazione del Modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della Finanza locale all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-locale, attraverso la selezione del link denominato “Accedi all’Area dei Revisori” e, a seguire, “Accedi all’Area personale”. L’autenticazione può avvenire tramite “Spid”, “Cie” e “Cns”.

Una volta completata la compilazione del Modello, anche con l’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio/30 novembre 2022, i Revisori richiedenti l’iscrizione dovranno chiudere la domanda. Entro le successive 12 ore, i richiedenti riceveranno una Pec, da finanzalocale.prot@pec.interno.it, di comunicazione del buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema.

Dovrà essere cura del Revisore verificare i dati riportati nella Pec, in quanto eventuali
rettifiche potranno essere operate solo entro il termine ultimo di iscrizione sopra indicato.
Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.
Nella compilazione della domanda sarà richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione dall’Ordine o dal Registro professionale, e di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’art. 236, comma 1, del Tuel, e di cui all’art. 2382 del Cc. (interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi).

Ulteriori dettagli e istruzioni sono presenti sul predetto indirizzo internet e nell’apposito Manuale utente, pubblicato al seguente link: https://dait.interno.gov.it/documenti/revisorimanualeutente_v8.pdf.

Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti per i soggetti iscritti nell’Elenco 2022

Coloro che risultano già iscritti nell’Elenco in vigore dal 1° gennaio 2022 dovranno comprovare il permanere dei requisiti, esclusivamente per via telematica, mediante accesso a link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale nella Sezione “Accedi all’area dei revisori” e, a seguire, “Accedi alle banche-dati”.

Il Sistema propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e/o al Registro dei Revisori legali). Se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già inseriti (ad eccezione dell’indirizzo Pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), l’interessato dovrà confermare gli stessi e procedere al solo inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio/30 novembre 2022 e completare la procedura d’iscrizione.

Se la procedura è stata correttamente eseguita, l’interessato riceverà (entro le 12 ore successive) la comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda (solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda).

Verifiche e iscrizione nell’Elenco, estrazione dei nominativi dall’Elenco

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle Dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli artt. 71 e seguenti, del Dpr. n. 445/2000, anche dopo l’avvenuta approvazione dell’Elenco.

A partire dal 1° gennaio 2023 dall’Elenco così formato in base alle suddette domande verranno estratti i nominativi degli Organi di revisione economico-finanziaria.

Tutti i soggetti che risulteranno iscritti nell’Elenco 2023 saranno sottoposti alla verifica del possesso dei requisiti relativi alla formazione, all’anzianità di iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, allo svolgimento degli incarichi pregressi presso gli Enti
Locali e degli altri dati autocertificati quali la residenza anagrafica. Il controllo sarà posto in essere direttamente dall’Ufficio con le Amministrazioni che detengono i dati dichiarati, solo in caso di mancato riscontro verrà inviata all’interessato una Pec per richiedere la documentazione atta a dimostrare quanto autocertificato. Nel caso in cui il soggetto non risponda entro il termine perentorio di 15 giorni dalla trasmissione della suddetta Pec, si procederà alla cancellazione dall’Elenco.

La cancellazione dall’Elenco è prevista anche nel caso in cui l’iscritto abbia dichiarato requisiti non accertati, incarichi triennali presso Enti Locali che hanno, invece, avuto una durata inferiore al triennio o li abbia svolti presso Enti diversi da quelli sopra indicati. I soggetti cancellati dall’Elenco dei Revisori dei conti non possono accettare incarichi relativi ai sorteggi effettuati nell’anno di riferimento e, se già nominati dagli Enti Locali, dovranno essere sostituiti.

Nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’incarico di Revisore presso un Ente Locale per la durata di un triennio ma abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da quello effettivo o abbia digitato un altro Ente, si procederà al declassamento alla fascia inferiore. Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata.

Coloro che sono stati nominati negli Enti Locali a seguito di estrazione dagli Elenchi validi per gli anni passati, senza averne avuto i requisiti, dovranno essere sostituiti.

Per ogni componente degli Organi di revisione economico-finanziaria saranno estratti 3 nomi, di cui il primo in ordine di estrazione designato per la nomina, e gli altri per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte del nominativo designato per nomina.

Per quanto riguarda gli Organi collegiali, invece, come ricordato dalla Circolare, il comma 25-bis dell’art. 16 del Dl. n. 138/2011, prevede la scelta, da parte dei Consigli comunali, provinciali, delle Città metropolitane e delle Unioni che esercitano in forma associata tutte le “funzioni fondamentali”, del componente con funzioni di Presidente tra i soggetti inseriti nella Fascia “3”. Di conseguenza, per gli Organi collegiali verranno estratti 6 nominativi di cui i primi 2 sono designati per la nomina a componente, mentre gli altri nominativi estratti potranno subentrare in caso di eventuale rinuncia o impedimento dei predetti, nell’ordine generale di estrazione, ossia dal terzo al sesto.

È facoltà dell’Ente scegliere anche il Presidente nell’Elenco dei 6 soggetti estratti dalla Prefettura: in questo caso, l’Ente dovrà scorrere la graduatoria per la nomina del componente.

I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’Organo di revisione da parte del Consiglio dell’Ente Locale. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente. Ne consegue che, per sostituzioni di componenti dello stesso Organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuova estrazione.

Variazione dati dei soggetti iscritti all’Elenco 2023

Le variazioni di residenza anagrafica – con esclusione di quelle che comportano cambio del Comune – dei recapiti telefonici e di Posta certificata o dello status di dipendente pubblico, intervenute dopo la presentazione della domanda d’iscrizione o mantenimento nell’Elenco, possono essere comunicate direttamente dall’interessato mediante accesso al Sistema con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione. Le variazioni di residenza anagrafica che comportano cambio di Comune dovranno essere comunicate tramite Posta elettronica certificata inviata all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, indicando come oggetto “Comunicazione cambio residenza”.

Nel caso in cui la nuova sede di residenza ricada in una Regione diversa da quella indicata in sede di iscrizione, dovranno essere comunicati anche gli eventuali ambiti provinciali per i quali l’iscritto intende manifestare indisponibilità ad assumere l’incarico.

Inoltre, dal 1° gennaio 2023, gli iscritti all’Elenco potranno chiedere, sempre tramite posta elettronica inviata al suindicato indirizzo, eventuali variazioni inerenti all’iscrizione nelle Fasce, fermo restando il possesso dei requisiti già dichiarati, o gli ambiti provinciali presso i quali essere sorteggiati. Tutte le richieste di variazione dei dati, validate dall’Ufficio, saranno formalizzate con Dm. a cadenza trimestrale.

Contributo annuo

Confermato l’obbligo – per i soggetti che risulteranno iscritti nel nuovo Elenco – di versare al Ministero dell’Interno il contributo annuo pari ad Euro 25,00, di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/2012, entro il 30 aprile 2023. Per le modalità di versamento si rinvia alle comunicazioni presenti sul sito internet www.finanzalocale.interno.it.