Corte dei conti Sicilia, Delibera n. 16 del 5 febbraio 2024
Nella fattispecie in esame, la Sezione chiarisce che il mancato invio delle relazioni di che trattasi, o il grave ritardo nella trasmissione delle stesse costituisce grave violazione di un preciso obbligo di legge, suscettibile di compromettere lo svolgimento dei compiti intestati alla Magistratura contabile, vanificando lo scopo voluto dal Legislatore di assicurare il rispetto degli obiettivi annuali fissati dal Patto di stabilità interno, il vincolo in materia di indebitamento di cui all’art. 119, della Costituzione, la sostenibilità dell’indebitamento, l’assenza di irregolarità, con il conseguente concreto rischio di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti, e può produrre responsabilità di varia natura (in particolare penale e disciplinare) in capo ai Revisori inadempienti.


