Revoca del Revisore dei Conti: giurisdizione

Tar Puglia Sentenza n. 1025 del 20 settembre 2024

Nella situazione in esame, un soggetto ha presentato ricorso contro la revoca del suo incarico di Revisore unico dei conti di un Comune. Il ricorrente afferma di aver svolto il proprio lavoro in modo corretto e contesta la revoca, sostenendo che è stata decisa senza un’adeguata comunicazione e senza dargli la possibilità di difendersi. Nel ricorso, il soggetto evidenzia vari aspetti critici, come la mancanza di un preavviso sufficiente e la violazione del diritto di difesa, poiché la comunicazione ufficiale è avvenuta solo 24 ore prima della seduta consiliare. Inoltre, contesta la procedura adottata, affermando che il Comune non avrebbe rispettato le norme e i regolamenti applicabili. Il ricorrente chiede quindi l’annullamento della revoca e il reintegro nel suo incarico, con il pagamento dei compensi arretrati, oppure, in alternativa, un risarcimento per i danni subiti. Il Comune, nella sua difesa, sostiene che il Revisore non abbia rispettato gli obblighi previsti dal suo incarico e richiede il rigetto del ricorso. I Giudici, analizzando il caso, rilevano che, secondo l’art. 235, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), la revoca per inadempienza si applica alla fase esecutiva dell’incarico, ponendo il Revisore e l’Ente pubblico su un piano di parità. La norma non può essere interpretata come un atto di autotutela pubblica, poiché non ci sono le condizioni per un annullamento o una rivalutazione dell’interesse pubblico, come avviene in altri casi amministrativi. L’Ente Locale deve semplicemente accertare se ci siano state gravi inadempienze e, se queste sono presenti, deve procedere con la revoca senza discrezionalità. I Giudici hanno stabilito che la revoca del revisore rientra nella sfera privatistica e segue le regole dei contratti. Pertanto, le controversie su tali inadempienze devono essere trattate dal Giudice ordinario, poiché si tratta di una questione di diritto soggettivo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. In sintesi, la revoca del Revisore contabile dell’Ente Locale è considerata un atto di natura privata, simile alla risoluzione di un contratto e, per questo motivo, qualsiasi disputa relativa a questa revoca deve essere esaminata dal Giudice ordinario, non da quello amministrativo.

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