Tar Piemonte, Sentenza n. 7 del 7 gennaio 2025
Nella Sentenza in esame, la questione controversa riguarda il fatto che Rete Ferroviaria Italiana non può essere considerato esente dal pagamento del Canone unico sul suolo. L’art. 59 del Rd. n. 1447/1912 stabilisce che chi costruisce una Ferrovia pubblica ha il diritto di occupare in modo permanente le proprietà private e pubbliche necessarie per la realizzazione della Ferrovia e delle sue pertinenze, e può anche occupare temporaneamente i terreni necessari durante i lavori di costruzione o riparazione, ma deve corrispondere un giusto risarcimento per tale occupazione.
Tuttavia, l’art. 60 dello stesso Decreto prevede un’eccezione, stabilendo che non è dovuto alcun risarcimento per l’occupazione permanente, provvisoria o temporanea, di alvei di acque pubbliche, spiagge lacuali o marittime, né di altri terreni improduttivi appartenenti allo Stato. Pertanto, l’art. 60 rappresenta un’eccezione alla regola generale che prevede l’obbligo di risarcimento per l’occupazione delle aree interessate dai lavori ferroviari, come stabilito dall’art. 59 e dalla normativa generale sulle espropriazioni e occupazioni per lavori di pubblica utilità. Essendo una norma di carattere eccezionale, l’art. 60 deve essere interpretato in modo restrittivo e applicato solo ai casi specifici previsti.
Di conseguenza, la normativa speciale citata non può giustificare l’esenzione dal pagamento del Cup, a meno che l’occupazione non rientri chiaramente nei casi specifici indicati dall’art. 60.


