Richiesta di parere in ordine alla composizione della Giunta: il Viminale pubblica il Parere n. 41196/2024

Il Viminale ribadisce che l’Ente Locale è tenuto ad osservare le prescrizioni della normativa statale in merito al numero massimo degli Assessori, ma dovrà attenersi alla disciplina statutaria nella parte in cui prevede il numero minimo di Assessori

È stato pubblicato, in data 2 aprile 2025, sul sito istituzionale del Dait il Parere n. 41196 del 24 dicembre 2024, con il quale si sostiene che l’Ente Locale è tenuto sì ad osservare le prescrizioni recate dalla normativa statale in merito al numero massimo degli Assessori ma che dovrà attenersi alla disciplina statutaria nella parte in cui prevede il numero minimo di Assessori.Il Segretario generale del Comune ha chiesto un parere riguardo alla corretta composizione della Giunta comunale, atteso il contrasto tra la normativa statale e le disposizioni statutarie sul numero massimo di Assessori consentito.L’art. 2, comma 185, della Legge n. 191/2009, prevede per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti un numero massimo di 5 Assessori, mentre lo Statuto comunale approvato dispone che la Giunta sia composta, oltre che dal Sindaco, da un numero minimo di 4 ed un massimo di 7 Assessori, compreso il Vicesindaco.Al riguardo, il Dipartimento fa presente che l’art.1, comma 3, del Tuel, prevede che “la legislazione in materia di ordinamento degli Enti Locali e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli Enti Locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette“; e conseguentemente ritiene che l’Ente sia tenuto ad osservare le prescrizioni recate dalla normativa statale in merito al numero massimo degli Assessori, mentre dovrà attenersi alla disciplina statutaria nella parte in cui ne prevede il numero minimo.Il Parere infine richiama l’Ente di riferimento a modificare il proprio Statuto comunale, conformando le relative disposizioni alla normativa statale sopravvenuta.