Ricorso del contribuente: ha l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’atto tributario

Nella Sentenza n. 24408 del 30 novembre 2016, la Corte di Cassazione chiarisce che la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento tributario, che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria, non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Quindi, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60 del Dpr. n. 600/73, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto ex art. 156 del Codice civile. Del resto, aggiunge la Suprema Corte, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria.