Nella Delibera n. 293 del 25 ottobre 2017 della Corte dei conti Lombardia, viene chiesto un parere sulla destinazione dei proventi dell’alienazione patrimoniale. La Sezione rileva che l’art. 7, comma 5, del Dl. n. 78/15, impone ai Comuni la destinazione prioritaria del 10%, derivante dalle alienazioni patrimoniali, all’estinzione anticipata dei mutui, e per la restante quota secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 443, della Legge n. 228/12. Tale ultima disposizione persegue un obiettivo di interesse generale in un quadro di necessario concorso anche delle Autonomie al risanamento della finanza pubblica, che si sostanzia appunto nella riduzione dei debiti dei vari Enti. Pertanto, la Sezione conclude affermando che incombe sugli Enti Locali l’obbligo di destinare la suddetta percentuale alla riduzione del proprio indebitamento.




