Riduzione Indice spesa di personale sulla spesa corrente: deve essere verificato in riferimento ai valori medi registrati nel triennio 2011-2013

 Corte dei conti Toscana, Delibera n. 532 del 2 dicembre 2015

Il parere in esame riguarda la corretta applicazione dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06. In particolare con un primo quesito viene chiesto se l’ applicazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 557, lett. a), della Legge n. 296/06, che individua un obbligo di riduzione percentuale di un aggregato rilevante della spesa corrente senza individuarne il parametro di raffronto, debba avvenire secondo un parametro dinamico annuale ovvero secondo il parametro temporale fisso, individuato nel valore medio della spesa del personale del triennio precedente l’entrata in vigore della norma, ossia il triennio 2011-2013, come declinato dal comma 557-quater della stessa disposizione. La Sezione rileva che il comma 557 si applica alla stregua del parametro introdotto dal comma 557-quater, riconoscendo a quest’ultimo finalità integrativa e non assorbente e che, pertanto, il rapporto di incidenza spesa di personale/spesa corrente va raffrontato con il rapporto di incidenza calcolato sulla media della spesa di personale e della spesa corrente del triennio 2011-2013, considerato quale parametro temporale fisso.

Per quanto riguarda il secondo quesito, concernente la possibilità di esclusione dal calcolo di incidenza della spesa di personale della spesa del personale ricollocato ai sensi dell’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14, la Sezione rammenta che, ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/06, è il Legislatore stesso a prevedere il parametro derogatorio di non computabilità delle spese del personale, ricollocato ai sensi del comma 424, fatto salvo il rispetto del Patto di stabilità e la sostenibilità finanziaria e di bilancio. Infatti, il comma 424, recita: “Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/06”.