Corte di Giustizia tributaria di Catania, Sentenza n. 4385 del 22 maggio 2025
Una Società ha impugnato un avviso di accertamento con cui un Comune ha richiesto il pagamento della Tari per l’anno 2014, relativa a un immobile di oltre 5000 mq. Secondo la Società, l’accertamento sarebbe illegittimo perché non avrebbe tenuto conto del fatto che parte dell’immobile era destinata alla produzione di rifiuti speciali, gestiti a proprie spese e avviati al recupero, come previsto dalla normativa statale e dal regolamento comunale. A sostegno di ciò, la Società ha dichiarato di aver presentato il Modello unico di dichiarazione ambientale (“Mud”) per l’anno 2014, dimostrando l’avvio al recupero dei rifiuti. Inoltre, ha contestato le sanzioni irrogate, sostenendo di non aver agito con colpa.
Il Comune si è difeso sostenendo l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. I Giudici hanno respinto il ricorso, chiarendo che, per ottenere la riduzione della Tari in caso di avvio al recupero di rifiuti, il regolamento comunale richiede la presentazione di un’apposita istanza entro il 28 febbraio dell’anno successivo, allegando la documentazione prevista.
Nel caso specifico, la Società non ha rispettato questo termine né ha presentato alcuna documentazione al Comune. Infatti, il Mud era stato trasmesso solo alla Camera di Commercio e non all’ente impositore. Inoltre, la Società non ha contestato in giudizio quanto sostenuto dal Comune sul mancato invio della documentazione. Secondo i Giudici, non avendo adempiuto agli obblighi previsti dal regolamento, la Società non può beneficiare della riduzione della tariffa. Anche la contestazione delle sanzioni è stata respinta, poiché è stato ritenuto che la Società non abbia dimostrato l’assenza di colpa.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato e l’avviso di accertamento è stato confermato.







