Rilevazione fabbisogni standard: il 25 gennaio 2019 scade il termine per l’invio dei Questionari Sose

Con il Decreto Mef 21 novembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 275 del 26 novembre 2018, è stata resa nota l’avvenuta pubblicazione sul sito http://www.opencivitas.itdel nuovo Questionario unico Sose per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità montane delle Regioni a Statuto ordinario e della Sicilia (denominato “FC40U”) e individuato il termine entro il quale questo dovrà essere restituito dagli Enti.

Premesso che la scadenza coincide con 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e che quest’ultima è avvenuta lo scorso 26 novembre 2018, i Questionari dovranno essere debitamente compilati e trasmessi in via telematica alla Sose- “Soluzioni per il sistema economico Spa” -non più tardi del 25 gennaio 2019.

Le modalità per la compilazione dei Questionari saranno rese note sul citato sito http://www.opencivitas.it, che fa capo appunto a Sose Spa.

Ricordiamo che il “Questionario unico per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane – FC40U” ha lo scopo di consentire l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane, relativamente alle “funzioni fondamentali” definite nel Dlgs. n. 216/2010.

I dati richiesti riguardano:

  • lerisorse a disposizione per la produzione dei servizi svolti per le funzioni di Istruzione pubblica, Settore sociale e Asili nido, Amministrazione, gestione e controllo (Ufficio Tecnico), Polizia locale, Viabilità e trasporti e Gestione del territorio e dell’ambiente.
  • lecaratteristiche dell’Ente e del territorio,
  • leconsistenze e le spese del personale addetto a ciascun servizio e riguardanti le entrate (accertamenti) e le spese (impegni) correnti per ogni servizio.

Il Questionario deve essere compilato in ogni sua parte dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e dalle Comunità montane, sia per quanto riguarda le informazioni di natura contabile e relative al personale che per quelle di tipo strutturale, con riferimento al 2017.

Ricordiamo che, sulla base dell’Accordo in Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali 16 dicembre 2014, come modificato dall’Accordo 27 settembre 2017 della medesima Conferenza, il mancato adempimento a quest’obbligo, comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 5, comma 1, lett. c), del Tuel, vale a dire il blocco per i pagamenti dell’anno di inadempienza delle risorse spettanti a qualsiasi titolo nei confronti degli Enti coinvolti.