Rimborsabilità spese di viaggio

Nella Delibera n. 183 del 9 novembre 2017 della Corte dei conti Molise, un Comune intende conferire un incarico ad un dipendente di altro Comune ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/04 ed il dipendente interessato, oltre al compenso contrattuale, ha chiesto la corresponsione del rimborso spese viaggio per recarsi dal Comune di appartenenza al Comune in questione. In base a ciò, il Sindaco chiede se è consentita la rimborsabilità delle spese di viaggio nella misura di un quinto del prezzo di un litro di benzina super, considerato che l’art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito nella Legge n. 122/10, prevede che nei confronti del personale contrattualizzato di cui al Dlgs. n. 165/01 non trova più applicazione la normativa che dava diritto al personale che si reca in missione con l’utilizzo del mezzo proprio alla corresponsione di un’indennità ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo oltre il rimborso dei pedaggi autostradali (art. 15 della Legge n. 836/73 e art. 8 della Legge n. 417/78). La Sezione afferma che può essere consentito agli Enti Locali, con un atto (espressione della potestà regolamentare), che tuttavia non si presenti elusivo degli intenti perseguiti dal Legislatore, di adattare il vincolo imposto dall’art. 6, comma 12, considerato che lo stesso concorre a determinare il tetto dei risparmi di spesa che essi devono conseguire ai sensi del comma 12, primo periodo. Dunque, la Sezione apre all’Ente Locale un ambito di autonomia rispetto ai vincoli di spesa imposti dalla legge.

 

Delibera n. 183 – Corte dei conti Molise 2017