Rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente nel corso del procedimento penale

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 116 del 29 giugno 2021

Nel caso in specie, un Sindaco chiede un parere in ordine alla disciplina relativa al rimborso delle spese legali affrontate da un dipendente nel corso del procedimento penale, conclusosi con la trasformazione da indagata a persona offesa per calunnia aggravata. In particolare, il Sindaco chiede “delucidazioni in merito alla connessione tra i fatti oggetto del giudizio penale e l’adempimento del proprio servizio”, che deve sussistere ai sensi dell’art. 28 del Ccnl. 14 settembre 2000, secondo cui l’Ente, in assenza di una situazione di conflitto di interessi, può assumere a proprio carico gli oneri di difesa ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità penale nei confronti di un suo dipendente “per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio”. La richiesta di parere risulta inammissibile dal lato oggettivo, in primis in quanto riferita a una questione estranea alla materia della contabilità pubblica. La materia della rimborsabilità delle spese legali dei dipendenti degli Enti Locali è stata oggetto di espresso intervento nomofilattico della Sezione Autonomie, con Delibera n. 3/2014, che ne ha escluso la sussumibilità nella materia della contabilità pubblica. Peraltro, la Sezione osserva come la ricostruzione in fatto e la richiesta di parere de qua interferiscano con le funzioni giurisdizionali riservate dall’ordinamento ad altro plesso magistratuale, oltre ad integrare un’ipotesi di indebita intrusione nel processo decisionale del Comune.