Nella Delibera n. 127 del 19 aprile 2017 della Corte dei conti Toscana, viene chiesto un parere sulla corretta interpretazione dell’art.84, comma 3, del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) riguardante il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli Amministratori locali. La Sezione premette che l’art. 84, comma 3, del Tuel consente il rimborso spese di viaggio sostenute dall’Amministratore residente fuori del Capoluogo comunale unicamente se relative:
- alla partecipazione delle sedute dei rispettivi Organi assembleari ed esecutivi;
- alla presenza necessaria presso la sede degli Uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
Riguardo all’ipotesi sub 2), la Sezione chiarisce che è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa. Dunque, è da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in Ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’Amministratore locale, in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del Tuel. Alla stregua di quanto sopra espresso, il diritto al rimborso ricorre solo laddove la presenza in Ufficio derivi da un obbligo giuridico mentre non possono essere rimborsate le spese di viaggio per le presenze decise discrezionalmente dagli Amministratori nei casi in cui non sia ravvisabile l’esercizio necessario delle funzioni. Pertanto, è superfluo intervenire in sede regolamentare (o, comunque, classificatoria) per predeterminare i casi nei quali si deve ritenere sussistente il requisito della presenza “necessaria”.
Infine, la Sezione chiarisce che non possono dar luogo a rimborso di spese di viaggio, la presenza di Sindaco o Assessori:
- in orario di ricevimento al pubblico;
- ad incontri con professionisti e cittadini per discutere su temi di interesse della comunità;
- per incontri con i Responsabili dei Servizi per individuazione obiettivi di Piano delle Performance e monitoraggio della relativa attuazione subordinata a convocazione e verbalizzazione delle sedute;
- a Commissioni consiliari;
Infatti, tali fattispecie riguardano presenze che non possono ritenersi “necessarie” ma che sono comunque conseguenti a valutazioni soggettive dall’Amministratore e come tali hanno natura discrezionale.