Nella Sentenza n. 31324 del 4 dicembre 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in materia di oneri di assistenza legale in conseguenza di fatti commessi in ragione dell’espletamento del servizio e dell’adempimento di obblighi di ufficio da parte del pubblico dipendente, deve essere escluso che in capo al dipendente sussista un diritto incondizionato ed assoluto al rimborso, da parte dell’Amministrazione pubblica, delle spese necessarie per assicurare la difesa legale, ciò in ragione della specificità e della diversità delle normative del Settore del Lavoro pubblico.
In particolare, la disciplina prevista dall’art. 28 del Ccnl. 14 settembre 2000 per i dipendenti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, secondo la Suprema Corte, deve essere interpretata nel senso che l’obbligo del datore di lavoro avente ad oggetto l’assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, non può ritenersi sussistente qualora il dipendente abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia, senza la previa comunicazione all’Amministrazione stessa, o qualora si sia limitato a comunicare all’Ente la nomina già effettuata.




